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lo statuto |
ART.
1 - È costituito in Longara di
Calderara di Reno (Bologna) con sede sociale in Longara, via Longarola 33a
presso la sede dell’associazione «Tempo per noi», un gruppo podistico che
chiameremo G.P.LONGARA.
ART.
2 - Il Gruppo non persegue scopi di lucro e si prefigge di favorire la
partecipazione alle manifestazioni podistiche non competitive e lo svolgimento
delle attività sportive, ricreative e benefiche che l’Assemblea dei soci o il
consiglio direttivo vorrà programmare. Tutti gli utili derivanti dall’attività
del gruppo saranno destinati, dietro decisione dell’Assemblea dei soci o del
C.D., a scopi benefici.
ART.
3 - Sono soci e quindi fanno parte del gruppo tutte quelle persone che ne
facciano domanda al Consiglio Direttivo, che ne dovrà accettare l’iscrizione,
che diventerà valida a tutti gli effetti dietro versamento della quota
associativa.
ART.
4 - Tutti i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età hanno diritto al
voto nelle elezioni del consiglio direttivo. Nelle elezioni del consiglio
direttivo non sono accettate deleghe nè verbali, nè scritte.
ART.
5 - L’assemblea generale deve essere convocata almeno una volta l’anno e
deve:
a) approvare eventuali
modifiche statutarie
b) eleggere i membri del C.D.
che rimarranno in carica per un anno amministrativo
c) eleggere i Revisori dei
conti
d) deliberare sulle proposte di
scioglimento del gruppo o su ogni altra decisione di natura straordinaria.
ART.
6 - L’assemblea ordinaria è convocata stabilmente nella sede sociale il 1°
lunedì di ogni mese (escluso il mese di agosto) alle ore 20,45 in prima
convocazione ed alle 21.15 in seconda convocazione.
I compiti dell’assemblea ordinaria sono:
a) la gestione ordinaria del
gruppo
b) prendere visione
dell’attività svolta dal gruppo nell’esercizio sociale approvando la
relazione del Presidente e la relazione finanziaria del tesoriere
c) formulare proposte di
massima sugli indirizzi del Gruppo.
ART.
7 - Le assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti
almeno la metà dei soci più uno. In seconda convocazione trascorsi almeno 30
minuti dall’ora della prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. Per le
elezioni del C.D. le votazioni sono a scrutinio segreto negli altri casi per
alzata di mano.
Delibera a maggioranza relativa: in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Per le elezioni del C.D. vengono nominati tre scrutatori tra i non candidati per
provvedere allo spoglio delle schede che avverrà subito dopo il termine delle
votazioni.
ART.
8 - Risultano eletti nel C.D. i candidati che abbiano riportato il maggior
numero di voti. In caso di parità di due o più candidati per l’ultimo posto
disponibile, passa il più anziano come socio. In caso di sostituzione di uno
degli eletti nel corso dell’anno sociale, per qualsiasi motivo, subentra il
primo dei non eletti, e così via.
I membri del C.D. restano in carica 1 anno amministrativo e possono essere
rieletti.
ART.
9 - Le decisioni dell’assemblea e del C.D. per quanto ad esso demandato
sono vincolanti nei confronti di tutti i soci, i quali possono prendere visione
dei verbali dell’assemblea.
ART.
10 - Il Gruppo è amministrato da un C.D. eletto dall’assemblea
straordinaria dei soci all’inizio di ogni anno amministrativo. Il C.D. nomina
nel suo seno il Presidente ed attribuisce inoltre ai consiglieri le cariche
sociali. Ai rimanenti consiglieri verranno assegnati incarichi specifici dal
presidente e dal segretario. Il C.D. è composto da un minimo di 5 consiglieri e
ad un massimo di 9 consiglieri eletti dall’assemblea straordinaria e comunque
dovranno essere sempre in numero dispari. Il C.D. rimane in carica per un anno
amministrativo.
Le
cariche sociali sono:
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE
ART.
11 - L’anno sociale inizia il primo di gennaio di ogni anno e termina il
31 dicembre.
ART.
12 - Le cariche sociali vengono assunte, a qualsiasi livello, a titolo
gratuito.
ART.
13 - I compiti del C.D. sono:
1) provvedere all’armonico
svolgimento degli scopi sociali
2) dare esecuzione alle decisioni
delle assemblee
3) curare l’applicazione ed il
rispetto del presente statuto da parte dei soci
4) provvedere a formulare gli ordini
del giorno dell’assemblea
5) ratificare le richieste di
adesione di nuovi soci
6) redigere il calendario delle gare
podistiche a cui partecipare
7) armonizzare e coordinare le
iniziative sociali extrapodistiche
ART.
14 -
Il presidente
a) Rappresenta legalmente il
Gruppo di fronte a tutti i soci ed i terzi.
b) Compie tutti gli atti necessari
per il conseguimento degli scopi sociali.
c) Presiede le sedute del C.D.
d) Convoca le assemblee e le
presiede.
e) Sovrintende alla redazione della
lista dei candidati alle elezioni per il C.D.
f) Sovrintende sull’attività
sociale, affinché la stessa non si discosti dagli scopi statutari.
g) Controfirma il Bilancio redatto e
firmato dal Tesoriere e vistato dal Segretario e dai Revisori dei Conti.
h) Sentito il C.D. assegna gli
incarichi speciali.
ART. 15 - IL VICE PRESIDENTE
a) Sostituisce il Presidente con
pieni poteri, in caso di assenza o di impossibilità di quest’ultimo.
b) Svolge gli incarichi che il
Presidente riterrà di affidargli, demandando i propri poteri.
c) Controlla l’osservanza da parte
dei soci delle norme stabilite dal regolamento.
d) Può avvalersi della
collaborazione di altri consiglieri per l’espletamento delle proprie mansioni.
ART. 16 - IL SEGRETARIO
a) Collabora in stretto rapporto con
il Presidente ed il Vice Presidente.
b) Sostituisce «ad interim»
qualsiasi altro consigliere nell’espletamento delle cariche sociali, compreso
il Vice Presidente ed il Presidente in caso di assenza degli stessi.
c) Controlla la puntuale esecuzione
delle decisioni del C.D.
d) Collabora con il Tesoriere per la
stesura del bilancio.
e) Propone di concerto con il
Tesoriere, l’ammontare delle quote associative all’inizio di ogni anno
sociale, quota che viene votata dal C.D.
f) Redige le liste elettorali,
raccogliendo le candidature, dopo averne dato avviso pubblico ai soci almeno 30
giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
g) Dirama le convocazioni delle
Assemblee ordinarie e straordinarie e delle sedute del C.D.
h) Redige i verbali delle Assemblee e
delle riunioni del C.D.
i) Può avvalersi della
collaborazione di altri consiglieri per l’espletamento delle proprie mansioni:
tali consiglieri, a cui può demandare in tutto o in parte le proprie
prerogative rispondono direttamente a Lui del Loro operato, oltre che al C.D.
ART. 17 - IL TESORIERE
a) amministra i fondi patrimoniali
del gruppo e ne rende conto al C.D.
b) Opera in collaborazione con il
Segretario nella stesura del Bilancio e con il Revisione dei Conti nel controllo
dello stesso.
ART. 18 - I CONSIGLIERI
Operano in concerto con il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, per
il miglior successo delle iniziative del Gruppo.
ART.
19 - Il presente statuto prevede l’emanazione di un regolamento della cui
stesura viene dato mandato al C.D. con pieni poteri. Il regolamento deve
intendersi vincolante per tutti i soci.
ART.
20 - Lo scioglimento del Gruppo, può avvenire solo per delibera
dell’assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata e secondo quanto
previsto dall’art. 7.
In caso di scioglimento del Gruppo il patrimonio sociale sarà destinato a
finalità di utilità generale.
ART.
21 - Il presente Statuto, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci
ha effetto immediato ed efficacia vincolante nei confronti di tutti i Soci. I
Soci con l’adesione al Gruppo accettano integralmente il presente Statuto e si
impegnano a rispettarlo ed a farlo rispettare.