lo statuto

ART. 1 -  È costituito in Longara di Calderara di Reno (Bologna) con sede sociale in Longara, via Longarola 33a presso la sede dell’associazione «Tempo per noi», un gruppo podistico che chiameremo G.P.LONGARA.

ART. 2 - Il Gruppo non persegue scopi di lucro e si prefigge di favorire la partecipazione alle manifestazioni podistiche non competitive e lo svolgimento delle attività sportive, ricreative e benefiche che l’Assemblea dei soci o il consiglio direttivo vorrà programmare. Tutti gli utili derivanti dall’attività del gruppo saranno destinati, dietro decisione dell’Assemblea dei soci o del C.D., a scopi benefici.

ART. 3 - Sono soci e quindi fanno parte del gruppo tutte quelle persone che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo, che ne dovrà accettare l’iscrizione, che diventerà valida a tutti gli effetti dietro versamento della quota associativa.

ART. 4 - Tutti i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età hanno diritto al voto nelle elezioni del consiglio direttivo. Nelle elezioni del consiglio direttivo non sono accettate deleghe nè verbali, nè scritte.

ART. 5 - L’assemblea generale deve essere convocata almeno una volta l’anno e deve:
a)   approvare eventuali modifiche statutarie
b)   eleggere i membri del C.D. che rimarranno in carica per un anno amministrativo
c)   eleggere i Revisori dei conti
d)   deliberare sulle proposte di scioglimento del gruppo o su ogni altra decisione di natura straordinaria.

ART. 6 - L’assemblea ordinaria è convocata stabilmente nella sede sociale il 1° lunedì di ogni mese (escluso il mese di agosto) alle ore 20,45 in prima convocazione ed alle 21.15 in seconda convocazione.
I compiti dell’assemblea ordinaria sono:
a)   la gestione ordinaria del gruppo
b)   prendere visione dell’attività svolta dal gruppo nell’esercizio sociale approvando la relazione del Presidente e la relazione finanziaria del tesoriere
c)   formulare proposte di massima sugli indirizzi del Gruppo.

ART. 7 - Le assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci più uno. In seconda convocazione trascorsi almeno 30 minuti dall’ora della prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. Per le elezioni del C.D. le votazioni sono a scrutinio segreto negli altri casi per alzata di mano.
Delibera a maggioranza relativa: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per le elezioni del C.D. vengono nominati tre scrutatori tra i non candidati per provvedere allo spoglio delle schede che avverrà subito dopo il termine delle votazioni.

ART. 8 - Risultano eletti nel C.D. i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di due o più candidati per l’ultimo posto disponibile, passa il più anziano come socio. In caso di sostituzione di uno degli eletti nel corso dell’anno sociale, per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti, e così via.
I membri del C.D. restano in carica 1 anno amministrativo e possono essere rieletti.

ART. 9 - Le decisioni dell’assemblea e del C.D. per quanto ad esso demandato sono vincolanti nei confronti di tutti i soci, i quali possono prendere visione dei verbali dell’assemblea.

ART. 10 - Il Gruppo è amministrato da un C.D. eletto dall’assemblea straordinaria dei soci all’inizio di ogni anno amministrativo. Il C.D. nomina nel suo seno il Presidente ed attribuisce inoltre ai consiglieri le cariche sociali. Ai rimanenti consiglieri verranno assegnati incarichi specifici dal presidente e dal segretario. Il C.D. è composto da un minimo di 5 consiglieri e ad un massimo di 9 consiglieri eletti dall’assemblea straordinaria e comunque dovranno essere sempre in numero dispari. Il C.D. rimane in carica per un anno amministrativo.

Le cariche sociali sono:
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE

ART. 11 - L’anno sociale inizia il primo di gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

ART. 12 - Le cariche sociali vengono assunte, a qualsiasi livello, a titolo gratuito.

ART. 13 - I compiti del C.D. sono:
1)  provvedere all’armonico svolgimento degli scopi sociali
2)  dare esecuzione alle decisioni delle assemblee
3)  curare l’applicazione ed il rispetto del presente statuto da parte dei soci
4)  provvedere a formulare gli ordini del giorno dell’assemblea
5)  ratificare le richieste di adesione di nuovi soci
6)  redigere il calendario delle gare podistiche a cui partecipare
7)  armonizzare e coordinare le iniziative sociali extrapodistiche

ART. 14 - Il presidente
a)  Rappresenta legalmente il Gruppo di fronte a tutti i soci ed i terzi.
b)  Compie tutti gli atti necessari per il conseguimento degli scopi sociali.
c)  Presiede le sedute del C.D.
d)  Convoca le assemblee e le presiede.
e)  Sovrintende alla redazione della lista dei candidati alle elezioni per il C.D.
f)   Sovrintende sull’attività sociale, affinché la stessa non si discosti dagli scopi statutari.
g)  Controfirma il Bilancio redatto e firmato dal Tesoriere e vistato dal Segretario e dai Revisori dei Conti.
h)  Sentito il C.D. assegna gli incarichi speciali.

ART. 15 - IL VICE PRESIDENTE
a)  Sostituisce il Presidente con pieni poteri, in caso di assenza o di impossibilità di quest’ultimo.
b)  Svolge gli incarichi che il Presidente riterrà di affidargli, demandando i propri poteri.
c)  Controlla l’osservanza da parte dei soci delle norme stabilite dal regolamento.
d)  Può avvalersi della collaborazione di altri consiglieri per l’espletamento delle proprie mansioni.

ART. 16 - IL SEGRETARIO
a)  Collabora in stretto rapporto con il Presidente ed il Vice Presidente.
b)  Sostituisce «ad interim» qualsiasi altro consigliere nell’espletamento delle cariche sociali, compreso il Vice Presidente ed il Presidente in caso di assenza degli stessi.
c)  Controlla la puntuale esecuzione delle decisioni del C.D.
d)  Collabora con il Tesoriere per la stesura del bilancio.
e)  Propone di concerto con il Tesoriere, l’ammontare delle quote associative all’inizio di ogni anno sociale, quota che viene votata dal C.D.
f)   Redige le liste elettorali, raccogliendo le candidature, dopo averne dato avviso pubblico ai soci almeno 30 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
g)  Dirama le convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie e delle sedute del C.D.
h)  Redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del C.D.
i)   Può avvalersi della collaborazione di altri consiglieri per l’espletamento delle proprie mansioni: tali consiglieri, a cui può demandare in tutto o in parte le proprie prerogative rispondono direttamente a Lui del Loro operato, oltre che al C.D.

ART. 17 - IL TESORIERE
a)  amministra i fondi patrimoniali del gruppo e ne rende conto al C.D.
b)  Opera in collaborazione con il Segretario nella stesura del Bilancio e con il Revisione dei Conti nel controllo dello stesso.

ART. 18 - I CONSIGLIERI
Operano in concerto con il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, per il miglior successo delle iniziative del Gruppo.

ART. 19 - Il presente statuto prevede l’emanazione di un regolamento della cui stesura viene dato mandato al C.D. con pieni poteri. Il regolamento deve intendersi vincolante per tutti i soci.

ART. 20 - Lo scioglimento del Gruppo, può avvenire solo per delibera dell’assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata e secondo quanto previsto dall’art. 7.
In caso di scioglimento del Gruppo il patrimonio sociale sarà destinato a finalità di utilità generale.

ART. 21 - Il presente Statuto, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci ha effetto immediato ed efficacia vincolante nei confronti di tutti i Soci. I Soci con l’adesione al Gruppo accettano integralmente il presente Statuto e si impegnano a rispettarlo ed a farlo rispettare.